Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (art.5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86), sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di pronunce giurisprudenziali di Cassazione (sentenza 3658 del 28 febbraio 1997) sia delle Commissioni Tributarie (sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto; Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio)
Tale termine non è prorogabile, cosi come confermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997), nonché dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003), la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.
Occorre considerare che in tema di bollo auto, oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.. (Corte di Cassazione, sentenza n.12263 del 25/05/2007).
In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione contesta l’omesso, l’insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale, la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine – 60 giorni dalla data di notifica – entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
Si sottolinea che, in caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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