Il conducente ha diritto, prima di eseguire l’alcooltest, e non quando sia risultato positivo allo stesso, di essere avvisato della facoltà di nominare un difensore che lo assista durante le procedure di accertamento.
E’ quanto emerge dalla sentenza 15 maggio 2013 del Tribunale di Milano.
Il caso vedeva un conducente essere fermato da una pattuglia della polizia stradale e sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo, ai sensi dell’art. 186 codice della strada.
Però, solo dopo l’esecuzione dell’alcooltest, il conducente veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia che potesse assistere alle operazioni.
Secondo il Tribunale di Milano, l’accertamento mediante etilometro è da considerare come accertamento tecnico irripetibile, stante l’alterabilità, la modificabilità e la tendenza alla dispersione degli elementi che sono oggetto di analisi.
La presenza del difensore, al momento dell’accertamento, nel caso di specie, era da considerare obbligatoria, fin dal momento in cui il conducente era stato fermato posto che, come risultava anche dai verbali della P.G., già da quel momento era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente.
Pertanto, la carenza di detto avvertimento rende inevitabilmente nullo ed invalido l’accertamento effettuato. Con ogni conseguenza sulle sanzioni irrogate al conducente.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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