E’ illegittima la tassazione ai fini Iva della Tia ad opera dell’Ente di gestione del servizio; il cittadino ha diritto al rimborso, oltre interessi, nei termini della prescrizione decennale (Giudice di Pace di Lucca, n. 789 depositata in data 30 ottobre 2013)
Con la recente sentenza n. 789/13, il Giudice di Pace di Lucca – in tema di rimborso a titolo di Iva indebitamente riscossa per la Tia – ha stabilito che l’Ente di gestione dello “smaltimento rifiuti” non può assoggettare ad Iva detto servizio in quanto “la Tia è un tributo e non una vera tariffa
Infatti, veniva richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso (Corte Costituzionale, n° 238/09 e Corte di Cassazione, n° 3756/12) in forza del quale era stato statuito che la Tia ha natura tributaria (rectius: entrata tributaria) e pertanto è “estranea all’ambito di applicazione dell’Iva ai sensi del D.P.R., n° 633 del 1972”.
Orbene, l’art. 3 del D.P.R. 633/72, puntualizza che sono soggette ad Iva solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle finanziate mediante imposte (Cass., n° 3294/12).
In definitiva, come chiarito dalla citata decisione della Consulta, l’indebito pagamento dell’Iva sulle fatture emesse dall’Ente di gestione, rappresenta una “rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posta alla base dell’assoggettamento ad I.v.a. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/72 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazioni di servizi”.
Ebbene, nel nostro ordinamento non sussiste alcuna legge che assoggetti ad Iva le prestazioni di raccolta/smaltimento rifiuti (tale servizio è un vero e proprio tributo).
Pertanto, è del tutto legittimo esercitare il diritto al rimborso dell’Iva pagata, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di anno in anno vigenti, nonché interessi moratori.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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