AGRIGENTO – In relazione agli articoli apparsi in questi giorni sulla stampa locale( La Sicilia 15 novembre 2014) e in vari notiziari on line, riguardanti l’esito di un ricorso proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso un avviso di accertamento ICI per aree edificabili emesso dal Comune di Agrigento, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni.
Il suddetto pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento non genera affatto una situazione di “Caos sull’ICI” come indicato nel testo dell’articolo né può assumere una valenza “storica” come enfaticamente riportato nel commento.
La citata Sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento non ha “bocciato” l’operato del Comune, in quanto ha riconosciuto, come peraltro riportato dal medesimo articolo su La Sicilia 15 novembre 2014, la legittimità dell’avviso di accertamento affermando che “l’inserimento del terreno nel PRG genera nei confronti dello stesso una valutazione diversa rispetto ad altro che trovasi al di fuori, con la sola vocazione agricola. In pratica ciò che rileva ai fini dell’imponibilità ICI è la potenzialità edificatoria dell’area che, per il solo fatto di essere inserita nel Piano urbanistico generale quale area edificabile, subisce una diversa valutazione di mercato. L’inserimento dell’area nel PRG – scrive la Commissione – è elemento sufficiente per il sorgere dell’obbligazione tributaria”.
La Commissione, pertanto, non ha accolto il ricorso del contribuente che eccepiva la illegittimità dell’avviso di accertamento chiedendone l’annullamento, ma ha ridotto il valore di mercato dell’area rispetto a quello accertato con il provvedimento comunale, in quanto le specificità della area posseduta (e non la intera zona con destinazione D5 del P.R.G.) sono state valutate tali da giustificare l’applicazione di un valore commerciale più basso.
Appare importante evidenziare, inoltre, che il Comune di Agrigento ha istituito una apposita Commissione che istruisce i procedimenti di accertamento con adesione tramite i quali, in presenza di specifiche particolarità delle singole aree contestate che possono influenzare negativamente le potenzialità edificatorie (per esempio: forti pendenze, interclusione, particolare forma dell’area stessa ecc.) viene concordato con i contribuenti la revisione del provvedimento di accertamento con la riduzione della richiesta di pagamento del tributo, senza la necessità di ricorrere alla Commissione Tributaria ed evitando di dover sostenere le spese per l’assistenza al giudizio e per il contributo unificato richiesto dallo Stato, in sostituzione dell’imposta di bollo.
Si fa presente, infine, che nel corso della attività condotta dal Comune a partire dal 2010 in materia di recupero dell’Ici sulle aree edificabili, il contenzioso tributario promosso dai contribuenti è stato caratterizzato da numerosi pronunciamenti dei Giudici Tributari, alcuni dei quali, confermando la legittimità della richiesta di pagamento del tributo, hanno rideterminato il valore venale delle aree edificabili, mentre molte altre decisioni hanno rigettato in toto i ricorsi dei Contribuenti, confermando il valore individuato dal Comune e condannando, in alcuni casi, i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio al Comune (vedi Commissione Tributaria Prov.le Agrigento Sentenze n. 974/4/11 – 975/4/11 – 39/5/13 – 442/7/13 – 198/7/13 – 465/7/13 – 422/4/14 – 2077/1/14 – 1295/7/14 – 1293/7/14 – 1298/7/14 – 2733/5/14 – 2732/5/14 – 1080/5/14 – 2683/1/14 – 1743/1/14 – 3115/5/14 – 1187/4/14 – 1297/7/14 – 1744/1/14 – 3023/4/14 – 1738/1/14 – 537/4/14 – 536/4/14 ecc.)