Riceviamo e pubblichiamo
Girgenti Acque S.p.A. in riferimento all’Ordinanza n° 8241/2018 dell’11/06/2018, emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento e depositata in cancelleria il 12/06/2018, che ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore della Società a cui è stato applicato il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, tiene a precisare quanto segue.
La Società ha sempre censurato i comportamenti dei lavoratori che violano i doveri di servizio anche nei casi in cui sia stata riscontrata una volontaria sottrazione alle prestazioni lavorative mediante un abuso dei benefici concessi dalla Legge per quelle categorie che meritano, realmente, di averli garantiti.
Il caso ad oggetto dell’Ordinanza è un licenziamento intimato ad un lavoratore della Società il quale, durante la fruizione del congedo parentale, ex art. 32 del D.Lgs n° 151/2001, si recava presso il negozio gestito dal coniuge per ivi prestare servizio. Il Giudice in questa fase del procedimento, sulla base di altre valutazioni, non ha pertanto ritenuto il fatto sufficientemente grave per giustificare il licenziamento.
L’ordinanza è stata, infatti, emessa secondo il procedimento del Lavoro previsto dalla Legge c.d. Fornero, in cui non si è svolta alcuna attività istruttoria. Girgenti Acque S.p.A. pertanto, con i dati e le prove in proprio possesso, impugnerà l’ordinanza e proporrà l’opposizione davanti al Giudice del lavoro.
Altri pronunciamenti a favore di Girgenti Acque per casi analoghi confermano che la Società agisce con assoluta cognizione di causa, giungendo all’estremo atto del licenziamento per giusta causa solo dopo aver acquisito dati che attestano la fondatezza delle motivazioni alla base del provvedimento adottato.