La Centrale dei Rischi è un sistema informativo attraverso il quale la Banca d’Italia fornisce alle banche un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela, anche al fine di analizzare e gestire il rischio di credito.
Si tratta di un importante strumento rivolto a tutelare il risparmio, ma che, se non correttamente utilizzato, può essere causa di gravi danni per gli operatori economici (imprese e persone fisiche). Le informazioni presenti nel sistema, infatti, sono caricate, ogni mese, unilateralmente dalle banche senza coinvolgere direttamente i clienti. I quali, pertanto, in caso di informazioni erronee sul proprio conto, vedrebbero pregiudicata la possibilità di accedere al credito, con rischi per la sopravvivenza dell’attività stessa.
Recentemente, alcune aule dei tribunali (Trib. di Verona, 18.03.2013; Trib. di Lecce, 08.01.2013) hanno consentito al cliente della banca di agire per la immediata correzione dei dati in Centrale Richi, usufruendo del procedimento speciale previsto dall’art.700 c.p.c., definito “d’urgenza”, perché emesso in via cautelare dal giudice, a seconda dei casi, senza neanche sentire la banca.
Infatti, secondo questa giurisprudenza, si è affermato il principio secondo cui il danno non deve essere necessariamente provato dalla parte che agisce, trattandosi di un danno in re ipsa, cioè che sussiste di per sé per l’illegittima iscrizione in Centrale Rischi, e viene determinato automaticamente dall’errata informazione relativa a un soggetto.
Resta, comunque, la facoltà di agire, anche successivamente al provvedimento cautelare emesso dal Giudice con un azione di risarcimento del danno, esistono altre azioni giudiziarie per tutelare il proprio diritto ad avere delle informazioni esatte sul proprio merito creditizio.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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