Anche se l’inquilino non sta provvedendo al pagamento dei canoni di locazione e alle spese delle utenze, il proprietario di casa non può disdettare il contratto di fornitura dell’energia elettrica, anche se a sé intestato, o sostituire la serratura, estromettendo l’inquilino dall’immobile, ma deve invece agire con l’azione di sfratto per morosità.
È quanto stabilito dalla Cassazione, con sentenza n. 41675 del 28.05.2012, che in un caso simile, ha avuto modo di puntualizzare che l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all’appartamento affittato, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto e punito dall’art.392 c.p., in quanto impedisce l’utilizzazione dell’immobile a cui si riferiscono le utenze (gas metano, energia elettrica, acqua)
Sebbene i tempi di un’azione di sfratto siano estremamente lunghi e, a volte, l’esigenza di rientrare nell’immediato possesso dell’immobile e delle chiavi di casa sia superiore allo stesso valore dei canoni non scaduti, la legge è assai rigorosa con chi si fa giustizia da sé.
Dunque commette un reato il proprietario dell’immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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