Il Concessionario per la Riscossione dei Tributi non potrà iscrivere il fermo amministrativo se il contribuente, entro 30 giorni dal preavviso, riesce a dimostrare che l’auto è per lui necessaria all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.
Lo prevede il Decreto Legge n.69/2013, articolo 52, comma 1, lettera m-bis (c.d. Decreto del Fare).
Come noto, le ganasce fiscali sono una misura cautelare che può essere adottata da qualsiasi agente della riscossione sui veicoli e tutti gli altri beni mobili registrati.
Secondo la procedura attuale, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo solo se, dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (90 giorni, invece, nel caso di avviso di accertamento esecutivo), il contribuente o il coobbligato non abbiano versato le somme contestate.
In tal caso, al primo viene notificato un preavviso di fermo con cui lo si invita a pagare entro 20 giorni.
Se neanche dopo tale scadenza il debito è stato saldato, viene iscritto il fermo, fornendone comunicazione all’interessato titolare del mezzo.
Limitatamente ai debiti fino a 2mila euro, prima di disporre il fermo, l’agente della riscossione deve inviare per posta ordinaria due solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno sei mesi dal primo).
È noto che, nonostante il fermo, il titolare del veicolo può sempre circolarvi, ma non può venderlo.
Nei termini indicati nel preavviso di fermo, la misura cautelare può essere impugnata innanzi alla Commissione tributaria, se il credito fatto valere dall’Agente della riscossione ha natura fiscale, ovvero davanti al Tribunale ordinario, per crediti di diversa natura.
Con la procedura introdotta dal Decreto del Fare, invece, prima dell’esecuzione del fermo, deve essere notificato al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva, preavvisando l’iscrizione del fermo in caso di mancato pagamento entro 30 giorni.
Entro tale termine, tuttavia, il debitore o i coobbligati potranno dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione ed evitare, in questo modo, le ganasce fiscali.
La prova dell’utilizzo strumentale potrà avvenire con l’esibizione dei libri contabili e con l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa.
In ogni caso, se il contribuente ha ottenuto dall’Agente della riscossione l’autorizzazione alla dilazione del debito, il fermo non potrà essere iscritto. E qualora iscritto, il pagamento della prima rata ne comporta la revoca ( Direttiva Equitalia n. 12/2008).
a cura dell’Avv. Calogero Termine
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