Maxi squalifica per il capitano della Cavese Claudio De Rosa, reo, secondo la giustizia sportiva, di aver fatto scendere in campo, nel ruolo di allenatore-calciatore, il terzo portiere Giuseppe D’Amico sotto pressione dei tifosi.
Il fatto si riferisce alla gara dello scorso anno tra la squadra di Cava de’ Tirreni contro il Licata, imbottito di juniores e terminata con il risultato di 19 a 5 con il capitano autore di ben 9 reti che gli fruttarono il titolo di capo cannoniere della stagione.
Prima di quella partita lo staff tecnico della Cavese si era dimesso dopo aver ricevuto pressioni dai tifosi per far giocare alcuni calciatori. Di tutto di più.
“Tale decisione – si lesse allora in un comunicato – è maturata in seguito ad una richiesta avvenuta nelle ore prima della gara contro il Licata da parte di alcuni tifosi, di imporre nella formazione iniziale l’utilizzo di due tesserati di Cava. Lo staff tecnico, di comune accordo, ha preso questa decisione per evitare ulteriori e possibili problematiche soprattutto nel rispetto della propria dignità professionale”.
Ecco di seguito la decisione della Procura Federale:
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA tesserato della Società U.S.D. CAVESE 1919 avente ad oggetto la seguente condotta:
Sig. Claudio DE ROSA, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver prima della gara CAVESE – LICATA del 4/05/2014 (campionato di Serie D – Gir. I), quale capitano della squadra, nell’occasione facente funzione di allenatore, posto in essere atti non conformi alle regole di correttezza, lealtà e probità soggiacendo alle pretese ed alla condotta illegittima tenuta da due individui estranei alla società ma riconducibili alla tifoseria locale, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto, inserendo fra i titolari della squadra il terzo portiere sig. D’Amico Giuseppe, neppure convocato per la gara né compreso nella distinta dei calciatori che sarebbero dovuti scendere in campo, così aderendo alle ingiustificate richieste imposte dai predetti due individui senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio DE ROSA;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig . Claudio DE ROSA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.