Come si ricorderà nell’anno 2012 l’allora vice prefetto Di Donato aveva emesso un’informativa nei confronti della Mediatel srl (Teleacras) con sede in Aragona, ritenendo sussistente nei confronti di tale società il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata; la società aveva proposto ricorso avverso tale provvedimento con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino ed il CGA in sede cautelare aveva accolto l’appello cautelare ed aveva sospeso gli effetti del provvedimento .
Nelle more del giudizio la società aveva presentato una richiesta di aggiornamento dell’informativa, alla luce di fatti sopravvenuti, ritualmente documentati dall’avvocato Rubino, ed il neo prefetto di Agrigento dr. Nicola Diomede ha emesso un’informativa liberatoria, ritenendo non sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali della Mediatel srl. Pertanto il Tar Sicilia, ritenendo satisfattivo il provvedimento emesso dal Prefetto Diomede, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere “inter partes”.
La vicenda, molto controversa, ha trovato questo ultimo sbocco perché, come si ricorderà, l’informativa antimafia nei confronti della Mediatel srl con sede in Aragona, faceva ritenere sussistente allora nei confronti di detta società il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Per effetto di tale informativa il consorzio Asi di Agrigento, oggi Irsap, aveva revocato un lotto di terreno già assegnato alla Mediatel. La Mediatel srl ha allora proposto un ricorso giurisdizionale contro la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Agrigento ed il Ministero dell’Interno, e contro il Consorzio Asi di Agrigento, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, lamentando svariate forme di eccesso di potere, specie sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria. Segnatamente l’avvocato Rubino ha dimostrato che Miccichè Giovanni, coniuge di una socia, Enza Pecorelli, nelle more deceduto, era stato assolto “per non avere commesso il fatto” dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, dal reato di cui all’art. 416 bis, e pertanto appariva erroneo definirlo tout court “soggetto avente vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso per essere stato indicato come colui che più di Salamone Filippo ha tenuto i contatti con l’associazione mafiosa, in specie con Siino Angelo”.
Con la morte di Miccichè è venuto meno uno dei caposaldi a sostegno dell’informativa che ha trovato meno aderenza in giudizio originando il provvedimento del prefetto.