di Giosuè Graci – Definire le parti comuni è importante per distinguere ciò che rientra nella comunione dei condomini da ciò che invece è proprietà dei singoli, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano.
Recita l’art. 1117c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio”. Ed elenca una serie di beni comuni, che possono distinguersi in necessari (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, ecc.), eventuali (parcheggio, portineria, stenditoi, sottotetti, ecc.) e accessori (ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, ecc.).
Si tratta per la verità di un elencazione non perentoria ma esemplificativa, che fa salva ogni differente indicazione contenuta nei titoli di proprietà dei condomini, nel senso che anche beni non contenuti in essa possono essere ritenuti comuni, come previsto unanimemente dalla giurisprudenza di Cassazione (ad es. Cass.civile, n. 1680/2015, Cass.civile SS.UU. n. 7449/1993).
Da ultimo, la Cassazione (sentenza n.7704/2016) ha specificato che la condominialità di un bene deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune.
Proprio in ragione di queste considerazioni è possibile anche il contrario, ossia che un bene menzionato nell’art. 1117 c.c. non debba essere considerato in condominio in mancanza delle qualità appena citate (cfr. in tal senso).
Il giudizio sulla condominialità del bene è affidato esclusivamente al Giudice. La decisione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Pertanto, se il giudizio ha seguito i principi fin qui indicati, la Cassazione non potrà far altro che prenderne atto.
Questa rubrica è curata dall’ARAI – Associazione Amministratori Condominiali, associazione di categoria che, ad Agrigento, s’impone come il punto di riferimento privilegiato per quanti, fra coloro che esercitano o aspirano ad esercitare la professione di amministratori di condominio, intendano distinguersi per il possesso di competenze e professionalità, attraverso la disponibilità degli strumenti di carattere legale, tecnico e fiscale per la proficua risoluzione delle oramai complesse problematiche di natura condominiale.
Negli ultimi anni, in particolare, nella sede provinciale di Agrigento, s’è data fruttuosa attuazione ai moventi associativi volti, in via prioritaria, alla tutela degli amministratori ed alla loro crescita professionale. Con, in particolare, l’organizzazione di 3 corsi di formazione, ormai obbligatori per l’esercizio professionale, che annualmente hanno rilasciato gli attestati per l’apertura di uno studio condominiale; nonché, convegni di aggiornamento in partnership con consulenti e professionisti competenti nei vari settori che interessano la materia condominiale.
L’ARAI si è poi spinta oltre, con l’intento di fornire gli stessi strumenti in favore dei condomini, con l’introduzione dello Sportello cittadino del condominio, già attivo ad Agrigento nella via Garibaldi, col quale, attraverso la presenza dei professionisti esperti del settore, offre pronte soluzioni ed indicazioni al comune cittadino che si trovasse ad affrontare un problema condominiale. A breve verrà inaugurato un analogo Sportello ad Aragona, ed è già programmata l’apertura dei medesimi servizi anche in altri centri della provincia.
Da ultimo, l’Associazione, che nella sede provinciale di Agrigento vanta l’appartenenza di ben oltre 50 amministratori condominiali, avvia, a partire da oggi, un servizio di informazione online sulle tematiche condominiali, attraverso la pubblicazione, a cadenza settimanale, di articoli confacenti la materia condominiale e la gestione immobiliare. Il tutto, ancora una volta, per offrire ai professionisti del settore ed alla comune cittadinanza, competenze sempre più qualificate sulle questioni relative alla gestione di un condominio.
Il responsabile provinciale è il geometra Pasquale Palumbo (Cell. 338 6380480).
Assistenza legale a cura dell’Avv. Calogero Termine (Cell. 347 0546011)